mercoledì 17 aprile 2024

Sicilia:Circolare n. 5 del 15/04/2024



Con la Circolare n. 5 del 15/04/2024, avente per oggetto "Articolo 22 , comma 4 , lettera b) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 recante
“Riforma della disciplina del commercio", l'Assessorato delle Attività Produttive ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione delle attività commerciali per il tempo necessario alla conclusione dei lavori di ristrutturazione.


Circolare n. 5 del 15/04/2024 (1.44 MB) Scarica Allegato
 
 Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Area I.A – Coordinamento strutture dipartimentali, Bilancio, Programmazione fondi extra regionali e Servizi generali
Servizio 1.S – Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi
CIRCOLARE n. del
Oggetto: Articolo 22, comma 4, lettera b) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 recante
“Riforma della disciplina del commercio.

Agli Enti Locali della Regione Siciliana
e, p.c. Alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Regione
Siciliana

Come è noto, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è stata approvata la “Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59”.
Nello specifico, l’articolo 22 del suddetto decreto, al comma 4, lettera b) stabilisce che:
“4. L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare:
(…)
b) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;”.
È altresì noto, che in applicazione dell’articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo
recante “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a
quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione” la Regione siciliana ha emanato la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28
recante “Riforma della disciplina del commercio” che, relativamente al territorio regionale, detta
disposizioni in ordine all’apertura, all’ampliamento e al trasferimento di sede degli esercizi
commerciali.
In particolare, in forza delle competenze dettate dallo Statuto, l’articolo 22 della suddetta
legge, al comma 4, lettera b) stabilisce, con lievi differenze rispetto alla disposizione statale, ma con
le medesime finalità, che:
“4. L’autorizzazione all’apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:
(…)
b) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;”.
Pertanto, sia per la normativa statale che per quella regionale, trascorso il termine di un anno
di sospensione senza che l’esercizio commerciale abbia ripreso la normale attività, il titolo
autorizzatorio è revocato o decade automaticamente.
Tuttavia, sul punto, giova preliminarmente premettere che, le citate disposizioni normative
sottostavano ad una specifica logica, in quanto emanate unitamente a norme relative al
contingentamento delle autorizzazioni che, a seguito della successiva emanazione di diverse
disposizioni di settore, è stato eliminato, determinando che l’attività commerciale, e in particolare
quelle relative alle grandi strutture di vendita, è stata liberalizzata e svincolata da parametri quali:
bacino di attrazione, spesa attratta, conto economico, impatto commerciale, impatto occupazionale,
distanza minima tra attività, ect., subordinando il rilascio dell’autorizzazione solo al rispetto del
2
requisito urbanistico-commerciale e alla verifica dell’impatto sul traffico che la struttura
commerciale genera sul tessuto urbano del territorio comunale interessato.
Sulla disposizione normativa in argomento, al fine di assicurare uniformità di interpretazioni
e comportamenti tra le amministrazioni comunali si reputa opportuno fornire alcuni chiarimenti in
ordine alla possibilità di concedere deroghe di sospensione dell’attività oltre il previsto termine di
un anno.
Sul punto, con un pronunciamento del giugno 2011 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato
ha emesso in sede giurisdizionale la sentenza n. 03919/2011 che riguarda la possibilità di
sospensione dell’attività di una media o grande struttura di vendita oltre il periodo di un anno
stabilito dal D.Lgs. n. 114/1998.
Il Consiglio di Stato ha statuito che a seguito di subingresso, avendo l’impresa attivato la
procedura di mobilità dei lavoratori, poteva ottenere la proroga per un altro anno, adducendo, in
questo caso, motivazioni non imputabili alla ditta.
Pertanto, considerato, come esplicitato, che le medie e in particolare le grandi strutture di
vendita non sono più sottoposte a contingentamento/parametro numerico, in analogia alla citata
sentenza, se a seguito di subingresso l’impresa subentrante deve svolgere lavori necessari e non
procrastinabili di ristrutturazione dei locali adibiti alla vendita, supportati in ogni caso da idonei
titoli edilizi (cila, permesso di costruire o altro), che richiedono un lasso di tempo superiore al
termine previsto dal comma 4, lettera b) dell’articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.
28, si ritiene possibile derogare parzialmente al citato termine e prorogare in via eccezionale, su
richiesta dell’impresa, la sospensione dell’attività per il tempo necessario per la conclusione dei
lavori di ristrutturazione, e comunque entro il termine previsto dal relativo titolo edilizi

lunedì 8 aprile 2024

Circolare n. 2/2024 - Articolo 43, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28

Circolare n. 2 del 28 febbraio 2024

Tipo di atto: Circolari
N.: 2
Data emissione: 28/02/2024
Pubblicazione: 29/02/2024
Assessorato/Dipartimento: Dipartimento delle attività produttive
Oggetto: Circolare n. 2/2024 - Articolo 43, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28

Documenti
Circolare n. 2 del 28/02/2024 (200.7 KB) Scarica Allegato

Modifiche effettuate

29/02/2024, 13:07: .
29/02/2024, 13:06: .


Ultimo aggiornamento 29/02/2024, 13:07



domenica 7 aprile 2024

Gli Ncc vincono al Tar del Lazio. Sbloccate le autorizzazioni?

 Il TAR annulla il decreto che ha sospeso l’operatività del registro informatico nazionale in attesa della previsione specifiche del foglio di servizio in formato elettronico.

 Ecco la sentenza:
TARLazio_6068-24_NCC.pdf (409,5 KB)

Ncc e taxi: arriva la stretta su registro, orari e sanzioni

Sono 3 i nuovi decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che puntano a regolamentare il settore dei taxi e Ncc (Noleggio con conducente)

Arriva la ridefinizione delle normative per taxi e Ncc (Noleggio con conducente). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo a punto tre decreti legislativi che, nelle intenzioni, promettono di modernizzare e incrementare l’efficienza del settore. 

Zone logistiche semplificate In GU il regolamento che istituisce le ZLS

Nella GU n. 77 del 2024 è stato pubblicato il D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40 contenente il regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'art. 1, comma 65, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Il presente regolamento reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS) e viene adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese.

In particolare definisce le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali, la loro durata, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS, le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS e le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

Entrata in vigore del provvedimento: 17 aprile 2024

Copyright © - Riproduzione riservata


D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40 (G.U. 2 aprile 2024, n. 77)

Attività economiche
03/04/2024


giovedì 21 marzo 2024

Zes Unica, Sportello Unico Digitale: indicazioni operative Nell'articolo i link utili per gli approfondimenti

Come noto, per effetto di quanto previsto dal DL n. 124/2023 (Decreto Sud), dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che comprende tutti i comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Nell’ambito della ZES, secondo quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto, opera lo Sportello unico digitale ZES per le attività produttive, denominato S.U.D. ZES, istituito presso la Struttura di Missione.
Al S.U.D. ZES, attivo dal 1° marzo 2024, sono attribuite, nei casi previsti dall’articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al DPR n. 160/2010.
La Struttura di missione ZES ha fornito ai Comuni compresi nella ZES Unica prime Indicazioni operative sulle iniziative suscettibili di accedere al regime semplificato dell’autorizzazione unica, nelle more dell’approvazione del Piano strategico della ZES unica. Inoltre, con Lettera del 15 marzo us , indirizzata al Segretario generale ANCI, sono state fornite ulteriori indicazioni relative all’operatività e al funzionamento dello Sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES.
Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito della Struttura di Missione ZES UNICA – Sportello unico digitale ZES (strutturazes.gov.it)
 
 https://www.anci.it

venerdì 15 marzo 2024

Suap e Semplificazione amministrativa:In Italia è tutta una farsa

 


Di tanto in tanto qualcuno si sveglia in questo paese e vuol farci credere che le cose funzionano.

PROCLAMI A GO GO!!! in portali  nati per l'occasione ed  anche istituzionali (poi anni di vuoto "cosmico", siti che spariscono ecc).

Questa è una storia che si ripete negli anni in ITALIA, che vede nel funzionamento del SUAP il TOP del fallimento + totale di uno STATO.

Un MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE e la FUNZIONE PUBBLICA allo sbando, che non sanno che pesci prendere, che non sanno a chi affidarsi per portare avanti quelle politiche che dovrebbero semplificare la vita al cittadino, che non sanno come distribuire  quell'enorme flusso monetario proveniente dal PNRR.

Il ministro Zandrillo, poi, che ci viene a paragonare gli amministratori a Jannik Sinner, non si può proprio sentire.

Agli amministratori figuariamoci se gli interessa il funzionamento del SUAP. ...è l'ultima cosa a cui pensano.

A volte penso che rientri tutto nella normalità: il SUAP non si vuole portare avanti di proposito. 

Il trasformismo e il gattopardismo sono caratteristiche di fondo del sistema politico italiano più vive che mai:«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi» è una frase che, a ben vedere, nasconde un duplice significato, così vivido al giorno d'oggi. 

Se vogliamo salvarci, è necessario un cambiamento. Ma il cambiamento non deve aver luogo.

C'era stata una fase dal 2015 al 2020 dove sembrava che le cose stessero cambiando. Una fase storica, una grande riforma (la Madia), e dei grandi interlocutori per l'attuaziane del progetto "SEMPLIFICAZIONE":IL FORMEZ!!!.

Oggi, sprofondiamo nuovamente nel passato e il compito di aggiornamento dei SUAP  viene affidato (almeno per i piccoli comuni) all'ANCI.

Beh, abbiamo detto tutto, e sinceramente, ho perso ogni speranza.

Sono in contatto con centinaia di suap, ogni giorno, in tutta Italia, e so di cosa parlo.

Mario Serio


domenica 10 marzo 2024

Attuazione PNRR: ulteriori misure di semplificazione per le conferenze di servizi


Esteso il termine di applicazione della conferenza “accelerata”

Conferenze di servizi decisorie


Con l’articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” è stato esteso il termine di applicazione della conferenza semplificata “accelerata”, introdotta con l’articolo 13 del decreto-legge n. 76/2020 (poi modificata dallo stesso DL 13/2023 (1)
 
L’utilizzo obbligatorio della forma semplificata con termini ridotti (30/45 giorni per esprimere i pareri) è quindi prorogato fino al 31 dicembre 2024.
 
Inoltre, nei casi in cui sia necessario una valutazione contestuale da parte degli enti coinvolti nell’esame del progetto sottoposto alla conferenza (quando sono richieste modifiche sostanziali per superare eventuali pareri non favorevoli), l’amministrazione procedente svolgerà una sola riunione, in modalità telematica ed entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il rilascio dei pareri, in luogo dei 30 previsti dalla precedente versione del decreto-legge n. 76/2020.

Viene infine esplicitato che la conferenza “accelerata” prevista dall'articolo 13 trova applicazione, se più favorevole rispetto al termine per approvare il progetto, in tutti i casi in cui sia previsto il ricorso allo strumento della conferenza di servizi nell’ambito di specifici procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC).
Tematica: Conferenza di Servizi

Link correlati Estratto articolo 12 
 
6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea,  le  parole:  «Fino  al  30  giugno  2024»   sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»; 
    b) alla  lettera  b),  le  parole:  «entro  trenta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni». 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge  n.  76
del 2020,  come  modificate  dal  comma  6,  si  applicano,  se  piu'
favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletarsi,
secondo le modalita' di cui all'articolo 14-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241, previste dal  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  108  del  2021,  dal
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21  aprile  2023,  n.  41,  nonche'  dalle   specifiche
disposizioni legislative finalizzate a semplificare  e  agevolare  la
realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC. 
 
 (1) che prevede una serie di misure di semplificazione, tra le quali l’obbligo di indire la stessa sempre nella modalità semplificata e asincrona e cioè senza obbligo di presenza fisica delle amministrazioni e con termini ridotti (da 45 gg a 30 gg e in caso di enti preposti alla tutela dei beni culturali, paesaggistica, ambientale il termine di 90 gg è portato a 45 gg).
 
 

venerdì 8 marzo 2024

Blocco NCC: La Corte Costituzionale lo giugica ingiustificato

 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 7 marzo 2024
LA CORTE DUBITA DEL BLOCCO DEL RILASCIO DI NUOVE
AUTORIZZAZIONI PER GLI NCC, ESCLUDE IL DIVIETO PER GLI
STESSI DI FORNIRE SERVIZI INNOVATIVI E VALORIZZA LA LIBERTA’
DI SCELTA DEL CONSUMATORE.

martedì 5 marzo 2024

CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA TELEMATICA DI ASSEGNAZIONE DEL CIN

In merito alla disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del Codice Identificativo Nazionale, si comunica che la procedura telematica di assegnazione del CIN da parte del Ministero del turismo, prevista dall’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, non è ancora entrata in esercizio.

Il Ministero sta operando al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa e ne darà comunicazione con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero del turismo.

In ogni caso, ai sensi del comma 15, art. 13-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, gli obblighi e le sanzioni in materia di CIN si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Avviso.

Nelle more dell’attuazione, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza

domenica 3 marzo 2024

SEMPLIFICAZIONI DI REGIMI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANE

 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035) (GU n.52 del 2-3-2024 ) 

 

ZES Unica


 
ZES Unica dal 2024 per le imprese del Mezzogiorno, in Gazzetta il "Decreto Sud" con i nuovi crediti d'imposta e le semplificazioni fiscali.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre il Decreto Sud (DL 124/2023), che istituisce la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica) a partire dal primo gennaio 2024 e contenente anche altre misure urgenti mirate al rilancio e al consolidamento economico delle imprese del Sud Italia.

Tra le novità c’è anche l’istituzione di un portale web informativo sui benefici previsti e per l’accesso allo sportello unico digitale S.U.D ZES, presso il quale inoltrare la domanda di rilascio delle autorizzazioni  e concessioni del caso.

 

mercoledì 7 febbraio 2024

COMMERCIO in sicilia

COMMERCIO

Avviso pubblico CLUSTER IN SICILIA
DDG n. 472 del 27.04.2022 - APPROVAZIONE AVVISO CLUSTER SICILIA.pdf
DDG n. 472 del 27.04.2022 - APPROVAZIONE AVVISO CLUSTER SICILIA
AVVISO CLUSTER IN SICILIA con allegati (DDG n. 472 del 27.04.2022).zip
AVVISO CLUSTER IN SICILIA con allegati (DDG n. 472 del 27.04.2022)
DDG_506_S11_2022.pdf
Modifica Avviso Cluster in Sicilia
DDG_519_S11_2022 + allegato.zip
DDG_519_S11_2022 + allegato - Modifica Avviso Cluster in Sicilia
DDG n. 75 del 01.02.2024 - approvazione linee guida Cluster.pdf
DDG n. 75 del 01.02.2024 - approvazione linee guida rendicontazione Cluster
Linee guida per la rendicontazione Avviso Cluster in Sicilia.pdf
Linee guida per la rendicontazione Avviso Cluster in Sicilia
Allegati Linee Guida Cluster.zip
Allegati Linee Guida rendicontazione Cluster 

martedì 6 febbraio 2024

Sicilia disposizioni di commercio


 LEGGE 31 gennaio 2024, n. 3.
Disposizioni varie e finanziarie.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28