Con la Circolare n. 5 del 15/04/2024, avente per oggetto "Articolo 22 , comma 4 , lettera b) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 recante
“Riforma della disciplina del commercio", l'Assessorato delle Attività Produttive ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione delle attività commerciali per il tempo necessario alla conclusione dei lavori di ristrutturazione.
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Area I.A – Coordinamento strutture dipartimentali, Bilancio, Programmazione fondi extra regionali e Servizi generali
Servizio 1.S – Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi
CIRCOLARE n. del
Oggetto: Articolo 22, comma 4, lettera b) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 recante
“Riforma della disciplina del commercio.
Agli Enti Locali della Regione Siciliana
e, p.c. Alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Regione
Siciliana
Come è noto, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è stata approvata la “Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59”.
Nello specifico, l’articolo 22 del suddetto decreto, al comma 4, lettera b) stabilisce che:
“4. L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare:
(…)
b) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;”.
È altresì noto, che in applicazione dell’articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo
recante “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a
quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione” la Regione siciliana ha emanato la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28
recante “Riforma della disciplina del commercio” che, relativamente al territorio regionale, detta
disposizioni in ordine all’apertura, all’ampliamento e al trasferimento di sede degli esercizi
commerciali.
In particolare, in forza delle competenze dettate dallo Statuto, l’articolo 22 della suddetta
legge, al comma 4, lettera b) stabilisce, con lievi differenze rispetto alla disposizione statale, ma con
le medesime finalità, che:
“4. L’autorizzazione all’apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:
(…)
b) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;”.
Pertanto, sia per la normativa statale che per quella regionale, trascorso il termine di un anno
di sospensione senza che l’esercizio commerciale abbia ripreso la normale attività, il titolo
autorizzatorio è revocato o decade automaticamente.
Tuttavia, sul punto, giova preliminarmente premettere che, le citate disposizioni normative
sottostavano ad una specifica logica, in quanto emanate unitamente a norme relative al
contingentamento delle autorizzazioni che, a seguito della successiva emanazione di diverse
disposizioni di settore, è stato eliminato, determinando che l’attività commerciale, e in particolare
quelle relative alle grandi strutture di vendita, è stata liberalizzata e svincolata da parametri quali:
bacino di attrazione, spesa attratta, conto economico, impatto commerciale, impatto occupazionale,
distanza minima tra attività, ect., subordinando il rilascio dell’autorizzazione solo al rispetto del
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requisito urbanistico-commerciale e alla verifica dell’impatto sul traffico che la struttura
commerciale genera sul tessuto urbano del territorio comunale interessato.
Sulla disposizione normativa in argomento, al fine di assicurare uniformità di interpretazioni
e comportamenti tra le amministrazioni comunali si reputa opportuno fornire alcuni chiarimenti in
ordine alla possibilità di concedere deroghe di sospensione dell’attività oltre il previsto termine di
un anno.
Sul punto, con un pronunciamento del giugno 2011 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato
ha emesso in sede giurisdizionale la sentenza n. 03919/2011 che riguarda la possibilità di
sospensione dell’attività di una media o grande struttura di vendita oltre il periodo di un anno
stabilito dal D.Lgs. n. 114/1998.
Il Consiglio di Stato ha statuito che a seguito di subingresso, avendo l’impresa attivato la
procedura di mobilità dei lavoratori, poteva ottenere la proroga per un altro anno, adducendo, in
questo caso, motivazioni non imputabili alla ditta.
Pertanto, considerato, come esplicitato, che le medie e in particolare le grandi strutture di
vendita non sono più sottoposte a contingentamento/parametro numerico, in analogia alla citata
sentenza, se a seguito di subingresso l’impresa subentrante deve svolgere lavori necessari e non
procrastinabili di ristrutturazione dei locali adibiti alla vendita, supportati in ogni caso da idonei
titoli edilizi (cila, permesso di costruire o altro), che richiedono un lasso di tempo superiore al
termine previsto dal comma 4, lettera b) dell’articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.
28, si ritiene possibile derogare parzialmente al citato termine e prorogare in via eccezionale, su
richiesta dell’impresa, la sospensione dell’attività per il tempo necessario per la conclusione dei
lavori di ristrutturazione, e comunque entro il termine previsto dal relativo titolo edilizi